12 marzo 2008

pubblicazione statuto

per tutti coloro desiderino ricevere una copia dello statuto associativo, sono pregati di contattarci. grazie la direzione







Statuto associativo Network Y.C.AR.U.S.





TITOLO I: Disposizioni generali
Art. 1. - E' costituita con sede legale a Omegna, via privata villa ada 36°, una associazione giovanile denominata Y.C.AR.U.S. (Youths Culture for Artistic Urban in Show).
Art. 2. - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e non persegue finalità di lucro; ed è apartitica.
Art. 3. - La durata dell'associazione è indeterminata.
Art. 4. - Scopo dell'associazione è di favorire la diffusione della cultura giovanile con particolare riguardo a tutte le forme artistiche e di informazione; di creare aggregazione e integrazione.

Al fine di perseguire le suddette finalità il circolo potrà: organizzare convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali, pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni, materiali audio e video; organizzare incontri tra soci in occasioni di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi del circolo; fornire servizi di bar e ristorazione ai propri soci; partecipare ad altri circoli od associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti od associazioni con scopi sociale ed umanitari; attuare ogni altra iniziativa od esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al fine del raggiungimento degli scopi che precedono"

Art. 5. - Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 6. - La tessera sociale è unica, personale e non cedibile. In caso di smarrimento o danneggiamento, si dovrà versare il solo importo corrispondente al costo del duplicato della tessera.

Art. 7. - Gli organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;

TITOLO II: I Soci
Art. 8. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro, di studio o per interesse vogliano partecipare all'attività dell'associazione stessa.
Art. 9. - Per far parte della suddetta associazione bisogna:
1) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
2) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle liberazioni degli organi sociali;
3) pagare la quota sociale.
4) avere e mantenere una partecipazione discreta alle attività dell’associazione
Art. 10. - E' compito del Consiglio Direttivo ratificare l’ingresso di ogni socio entro 30 giorni solo se i richiedenti hanno un minimo di 14 anni.
Art. 11. - I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni od alle disposizioni prese dagli organi sociali;
b) qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, ovvero rechino fastidio agli altri soci con un comportamento maleducato e generalmente poco rispettoso della convivenza sociale.
c) In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell'associazione e ad ogni altro socio.
d) Le espulsioni e radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 12. - I soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, ad usufruire delle attrezzature ed a partecipare alle attività dell'associazione. Tutti i soci possono partecipare alle assemblee con diritto di voto e devono corrispondere il contributo sociale annuale, nella misura che verrà determinata dal consiglio direttivo. Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal consiglio, il socio decadrà automaticamente.

TITOLO III: L'assemblea dei soci
Art. 13. a)- l’assemblea dei soci è convocata settimanalmente, con convocazione tre giorni rima dell’adunanza; si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci attraverso un avviso affisso nella bacheca della sede sociale o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.
b) L’assemblea ha anche il compito di discutere e proporre tutto ciò che poi verrà deliberato dal consiglio direttivo.
Art. 14. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti; i soci che si trovino in regola con pagamento della quota di associazione hanno diritto di voto. Ciascun socio potrà rappresentare solo un altro socio purché munito di regolare delega scritta.
Art. 15. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio.
Art. 16. – Durante ogni assemblea dei soci, il segretario dell’associazione è incaricato di introdurre tale assemblea e redigerne il verbale.
Art. 17. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure per domanda di almeno due terzi dei soci.
Art. 18. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto e per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei soci attivi ed il consenso del 75% dei voti presenti o rappresentati.

TITOLO IV: Il consiglio direttivo
Art. 19. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di sette soci come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica un anno ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Art. 20. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:
a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
c) delibera sull'ammissione dei soci;
d) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci sostenitori;
f) stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità. Possibilmente tutte le deliberazioni devono prima essere discusse nell’assemblea dei soci.

Art. 21. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno:
a) un portavoce, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vice, i quali in assenza del portavoce ne svolgono compiti e funzioni.
b) Un segretario, che anch’esso dura in carica per l’intera durata del consiglio, ed uno o più vice, i quali in sua assenza ne svolgono compiti e funzioni.
c) Un tesoriere, anch’esso dura in carica in carica per l’intera durata del consiglio, ed uno o più vice, i quali in sua assenza ne svolgono compiti e funzioni.
Per queste nomine devono essere accertati i requisiti di affidabilità, serietà e correttezza.
Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del portavoce o di almeno un terzo di consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni mese.
Art. 22. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. I voti di portavoce e segretario hanno lo stesso valore di quelli dei membri del consiglio direttivo.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei consiglieri.
Art. 23. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al portavoce e ai membri del consiglio direttivo che ne deliberino la causa.

TITOLO V: Il patrimonio
Art. 24. - Le entrate dell'associazione sono costituite da:
a) tasse di iscrizione;
b) quote annuali di associazione;
c) proventi per offerte di servizi vari a soci od a terzi;
d) contributi volontari, lasciti, donazioni.
Art. 25.- Il tesoriere deve presentare un resoconto del bilancio una volta al mese al consiglio direttivo e una volta ogni tre masi all’assemblea dei soci, salvo che non venga richiesta prima da i due terzi dei soci.
Art. 26. - Prima del 13 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.
Art. 27. - In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad enti che perseguono finalità sociali o culturali analoghe secondo quanto previsto dalle leggi.

TITOLO VI: indicazioni generali
Art. 28. come già citato prima, l’organizzazione generale dell’associazione è lasciata al consiglio direttivo, ma preferibilmente sotto proposta dell’assemblea dei soci, questo per assicurare la trasparenza delle decisioni e della delibere.

Art. 29. - Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.